Il sindaco è capo dell’amministrazione comunale e ufficiale del governo. Egli rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta comunale e sorveglia l’attività dei servizi ed uffici e l’esecuzione degli atti.
Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
In particolare, al sindaco spettano le seguenti attribuzioni:
- ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli/le assessori/e comunali e coordina la loro attività.
- Presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla data dell’elezione della giunta comunale.
- Presiede, salvo diverse disposizioni ovvero diverso provvedimento, i comitati e le commissioni consiliari e comunali.
- Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti.
- Rilascia i certificati e gli attestati previsti dalle discipline di settore.
- Rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del comune.
- Firma i contratti e le convenzioni.
- Quale ufficiale del governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello Stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia Autonoma.
Il sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall’elezione della giunta tra i membri della giunta il suo sostituto. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni.